1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto «Treni alta velocità» (TAV), di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) verificare l'attuazione delle normative vigenti in materia e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;
b) verificare i costi complessivi del progetto, dalla costituzione di TAV Spa alla data di entrata in vigore della presente legge, individuando i costi sostenuti direttamente o indirettamente dallo Stato per la progettazione, la gestione delle relazioni contrattuali e per altre opere strettamente correlate al progetto;
c) verificare i costi effettivi sostenuti e da sostenere per la realizzazione di nodi, materiale rotabile e infrastrutture aeree;
d) quantificare gli oneri finanziari a carico dello Stato in relazione alle garanzie per i prestiti attivati da TAV Spa, verificandone la regolarità;
e) verificare la gestione complessiva del progetto alta velocità, con particolare riguardo alle procedure e agli accordi intercorsi tra Ferrovie dello Stato Spa, TAV Spa e general contractor;
f) verificare la regolarità degli appalti;
g) verificare la redditività del progetto in relazione ai costi ferroviari coperti dalle risorse pubbliche complessive;
h) verificare che il sistema di alimentazione sia stato realizzato ottenendo la riduzione dei costi del materiale rotabile;
i) proporre soluzioni legislative e amministrative tese a rendere più coordinata
l) verificare la rispondenza tra il progetto TAV e le politiche infrastrutturali, le strategie organizzative e di mercato, con particolare riguardo al recupero di quote di domanda di trasporto di lunga percorrenza di passeggeri e merci;
m) realizzare un'analisi dettagliata del quadro infrastrutturale, del grado di funzionalità, degli incrementi di capacità e di velocità commerciale conseguiti con il progetto TAV;
n) verificare che il sistema di integrazione della rete garantisca la piena interoperabilità e cooperazione fra ferrovie a livello nazionale ed europeo;
o) verificare che la realizzazione dei nodi abbia tenuto conto delle priorità del trasporto pubblico locale e delle merci;
p) verificare la possibilità di percorsi alternativi a quello della Val di Susa;
q) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.
2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi due mesi.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.